In Veneto dalle 18.00 di oggi si pedala

In Veneto dalle 18.00 di oggi si pedala
Share News

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del 27 aprile 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.

Ulteriori disposizioni.
Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dai epidemiologici e sanitari raccolti,
vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedente
provvedimento.

Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data odierna da Azienda Zero, che la situazione
del contagio da Covid-19, registra, nella medesima data odierna, n. 1222 di soggetti
ricoverati, di cui n. 123 in terapia intensiva, con una continua riduzione di soggetti in
tali reparti e conseguente adeguata e rassicurante disponibilità di corrispondenti
posti letto attrezzati, n. 8860 di soggetti attualmente positivi, n. 8049 di soggetti in
isolamento domiciliare, dati che evidenziano un contenimento del contagio e una
situazione di compatibilità con le risorse sanitarie regionali;

Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento
del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di disposi@vi
personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, con conseguente
possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali
condizioni;

Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle
suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della
rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva,
oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico
fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;

Ritenuto di integrare l’ordinanza n. 42 relativamente alla vendita di cibo per asporto
con ammissione del prelievo con veicolo;

Ritenuto che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita
dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle par@ sociali il
24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per
settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la
presente ordinanza;

Ritenuto di confermare l’obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto
sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite
di mascherine e guanti o liquido igienizzante;

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020, non ancora pubblicato;

Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del
3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale,


ordina

  1. È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria
    aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di
    residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto
    della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto
    minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo
    l’igiene con idoneo liquido igienizzante;
  2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito
    del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o
    imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di
    residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione
    necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
  3. è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di
    passeggeri;
  4. Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24
    aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura
    relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali;
  5. E’ fatto obbligo per tutte le persone, nelle attvità economiche e sociali, di
    distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di
    utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;
  6. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto
    disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020;
  7. la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto
    1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle
    ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;
  8. di dare atto che la violazione delle presente disposizioni comporta
    l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.
    19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020;
  9. di comunicare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  10. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione
    Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione
    Protezione Civile;
  11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del
    bilancio regionale;
  12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
    Regione.