ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del 27 aprile 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.
Ulteriori disposizioni.
Note per la trasparenza
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dai epidemiologici e sanitari raccolti,
vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedente
provvedimento.
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data odierna da Azienda Zero, che la situazione
del contagio da Covid-19, registra, nella medesima data odierna, n. 1222 di soggetti
ricoverati, di cui n. 123 in terapia intensiva, con una continua riduzione di soggetti in
tali reparti e conseguente adeguata e rassicurante disponibilità di corrispondenti
posti letto attrezzati, n. 8860 di soggetti attualmente positivi, n. 8049 di soggetti in
isolamento domiciliare, dati che evidenziano un contenimento del contagio e una
situazione di compatibilità con le risorse sanitarie regionali;
Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento
del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di disposi@vi
personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, con conseguente
possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali
condizioni;
Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle
suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della
rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva,
oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico
fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;
Ritenuto di integrare l’ordinanza n. 42 relativamente alla vendita di cibo per asporto
con ammissione del prelievo con veicolo;
Ritenuto che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita
dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle par@ sociali il
24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per
settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la
presente ordinanza;
Ritenuto di confermare l’obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto
sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite
di mascherine e guanti o liquido igienizzante;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Visto il D.P.C.M. 26.4.2020, non ancora pubblicato;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del
3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale,
ordina
- È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria
aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di
residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto
della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto
minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo
l’igiene con idoneo liquido igienizzante; - è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito
del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o
imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di
residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; - è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di
passeggeri; - Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24
aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni misura
relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali; - E’ fatto obbligo per tutte le persone, nelle attvità economiche e sociali, di
distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di
utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido; - per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto
disposto dalle proprie ordinanze n. 40 e 42 del 2020; - la presente ordinanza ha effetto, relativamente alla disposizione di cui al punto
1, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 e, relativamente alle altre disposizioni, dalle
ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso; - di dare atto che la violazione delle presente disposizioni comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020; - di comunicare la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione
Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione
Protezione Civile; - di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del
bilancio regionale; - di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.