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La legittima difesa è un diritto sancito dalle leggi dello Stato. Non è ad interpretazione soggettiva.
Nel caso del gioielliere condannato in primo grado a 17 anni di reclusione, ha detto il Giudice, che non si tratta di legittima difesa ma di esecuzione. C’è un video agli atti che parla chiaro.
Costui non gli ha sparato mentre gli puntavano l’arma, gli ha sparato mentre se ne andavano, gli ha sparato a bruciapelo, probabilmente alla schiena quando stavano fuggendo.
Non solo, quando a terra ferito uno lo ha pure preso a calci in testa.
Legittima difesa? Non direi. Rabbiosa esecuzione da far west, molto probabile.
Dispositivo dell’art. 52 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un’offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa(4) [55].
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione(5).
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone(6).
Dispositivo dell’art. 54 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri(1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona(2), pericolo da lui non volontariamente causato(3), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo(4).
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo(5).
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo(6) [55].